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Definite le modalità di compilazione del Rapporto biennale sulle pari opportunità

In data 17 maggio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno firmato il decreto interministeriale del 29 marzo 2022, che fissa le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

L’inoltro del rapporto avverrà telematicamente.
A tal fine, sul portale del MLPS sarà reso disponibile un apposito applicativo informatico che sarà operativo a partire dal 23 giugno 2022.
Si potrà accedere all’applicativo utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il primo appuntamento con il nuovo adempimento sarà il prossimo 30 settembre 2022.
Entro quella data andrà inoltrato il rapporto relativo al biennio 2020-2021. A regime il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (quindi, per il biennio 2022 – 2023, se ne parlerà il 30 aprile 2024).
L’applicativo informatico dovrà mantenere la riservatezza dei dati e non indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati.
Al termine della procedura di compilazione delle varie sezioni di cui si compone il rapporto, il servizio informatico del Ministero del Lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Lo stesso applicativo informatico, entro il 31 dicembre di ogni anno, renderà consultabile alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, l’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di trasmissione del rapporto e alle Consigliere e ai Consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli elenchi riferiti ai rispettivi territori.

Da un punto di vista delle informazioni, nel concreto il rapporto si compone di due sezioni:

  1. Informazioni generali sull’azienda e sui contratti nazionali, territoriali e aziendali applicati;
  2. Informazioni generali sul numero complessivo occupati:
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2020 (primo anno del biennio) e al 31/12/2021 (secondo anno del biennio);
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nell’anno e assunzioni nell’anno;
  • Occupati alle dipendenze al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
  • Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria;
  • Formazione del personale svolta nel corso dell’anno 2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale;
  • Informazioni generali sui processi e strumenti di selezione, reclutamento, accesso alla qualificazione professionale e manageriale;
  • Retribuzione iniziale (al 01/01/2020) per categoria professionale e per livello di Inquadramento;
  • Retribuzione annua al 31/12/2021 (secondo anno del biennio) per categoria professionale e per livello di inquadramento;
  • Informazioni generali sulle unità nell’ambito comunale – Occupati per ciascuna unità produttiva con più di 50 dipendenti, al 31/12/2021 (secondo anno del biennio).

In caso di mancata trasmissione l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio invita formalmente alla regolarizzazione, se anche questo invito dovesse andare disatteso si provvederà all’applicazione delle sanzioni, ex art. 11 DPR n. 520/1955 con importo massimo di € 512,00.
Se l’inottemperanza si protraesse per oltre 12 mesi, verrebbe disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda, ex art. 46, comma 4, Dlgs.n. 198/2006.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha, poi, il compito di accertare la veridicità dei rapporti e, in caso gli stessi fossero mendaci o incompleti, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00, ex art. 46, comma 4 bis, Dlgs. n. 198/2006.

Leggi la news: “Pubblicato decreto per presentazione rapporto biennale situazione personale maschile e femminile”.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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