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Il trattamento economico e normativo che si applica ai lavoratori in caso di subappalto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 19 maggio 2022, prot. n. 1049 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina del subappalto negli appalti pubblici, prevista dall’art. 105, comma 14, Dlgs. n. 50/2016, così come modificata dall’art. 49, decreto Legge n. 77/2021.
Com’è noto, il cd. decreto Semplificazioni ha modificato il codice degli appalti, stabilendo che “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Dall’analisi normativa e giurisprudenziale è emerso che si debba legare l’applicabilità della nuova disposizione alle caratteristiche delle offerte economiche formulate dai subappaltatori: pertanto, secondo l’INL si deve ritenere che il nuovo comma 14 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici deve essere applicato unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 77/2021 (31 maggio 2021).

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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