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Definite modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni a favore delle PMI creative

Nella Gazzetta Ufficiale del 02 febbraio 2022, n. 27 è stato pubblicato il decreto MiSE 19 novembre 2021, recante “Disciplina del fondo per le piccole e medie imprese creative”.

Tra le altre cose, il provvedimento individua:

  • la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo tra le tipologie di interventi previsti dalla legge,
  • i codici ATECO che classificano le attività delle imprese del settore creativo,
  • le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni,
  • le iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto,
  • le ulteriori condizioni e forme di intervento del Fondo.

Nello specifico il decreto disciplina:

al capo II, gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative, finalizzati alla promozione di:

  • programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
  • programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo;
  • investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start-up innovative e PMI innovative;
  • al capo III, gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori, sostenendo l’acquisizione di servizi specialistici;
  • al capo IV, le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui ai capi II e III;
  • al capo V, le ulteriori misure di sostegno al sistema imprenditoriale del settore creativo.

L’azione del Fondo è improntata a favorire la convergenza delle iniziative adottate nell’ambito delle politiche nazionali, regionali e dell’Unione europea che possono contribuire allo sviluppo del settore creativo, anche riferite a singoli segmenti o attori del settore medesimo.

La dotazione finanziaria relativa al fondo è pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e, in via di prima applicazione, è così ripartita:

  • per gli interventi di cui al capo II: € 28.000.000,00;
  • per gli interventi di cui al capo III: € 10.000.000,00;
  • per le azioni di cui al capo V: € 2.000.000,00.

Successivamente la dotazione e le eventuali ulteriori assegnazioni al Fondo, potranno essere ripartite, con decreto del MiSE, secondo una diversa proporzione, tuttavia non prima di dodici mesi dall’avvio dell’operatività del Fondo, in relazione ai fabbisogni emergenti in sede di attuazione degli interventi, anche tenuto conto delle collaborazioni instaurate e delle risultanze delle attività di valutazione e analisi previste dal capo V.

Con la medesima modalità potranno essere definite condizioni particolari di utilizzo delle risorse, o per il sostegno di particolari ambiti, in presenza dell’eventuale cofinanziamento degli interventi del Fondo a valere su risorse dei fondi strutturali e di investimento europei o della pianificazione nazionale delle risorse destinate alla ripresa e resilienza.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Leggi di più sulla Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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