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Definiti criteri e modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto al comparto ristorazione

Nella Gazzetta Ufficiale del 05 luglio 2022, n. 155 è stato pubblicato il Decreto MiSE 29 aprile 2022, recante “Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione”.
Il provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di contributi in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.
Il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di accesso unitamente all’importo spettante ai sensi del decreto 30 dicembre 2021.

Le risorse economiche stanziate sono riservate all’attribuzione di contributi a fondo perduto alle imprese:

  • risultate ammissibili ai contributi a fondo perduto riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021;
  • che svolgono, quale attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, una delle attività individuate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
  1. 56.10 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  2. 56.21 – Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
  3. 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Per l’attribuzione del contributo dovranno essere applicate le procedure di cui al decreto 30 dicembre 2021.
A tal fine, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà essere adeguato al fine di tenere conto anche delle previsioni di cui al presente Decreto, ferma restando la presentazione di un’unica istanza per l’accesso alla misura di cui al decreto 30 dicembre 2021 e a quella prevista dal presente Decreto.
Il decreto stabilisce che i soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.
La misura di sostegno è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it».

Clicca e leggi il Decreto.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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