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Definiti dall’ANPAL i criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità

In data 13 dicembre 2019 l’ANPAL ha reso noto che il Comitato per i ricorsi di condizionalità ha adottato – con Delibera n. 54/2019 – il documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150”.

Al riguardo, possono ritenersi valide solo le convocazioni del soggetto disoccupato effettuate con raccomandata AR oppure via PEC (quelle effettuate con altri mezzi non garantiscono certezza giuridica di avvenuta conoscenza).

Nel caso in cui il disoccupato non si presenti alla convocazione, il provvedimento sanzionatorio del CPI dovrà contenere l’informativa con i termini e le modalità per la presentazione del ricorso, che decorrono dalla data di notifica del provvedimento stesso. Se il provvedimento non è stato notificato, il termine per la presentazione del ricorso decorrerà a partire dal giorno in cui il ricorrente ne è venuto a conoscenza.

L’assenza alla convocazione potrà essere ritenuta lecita solo in presenza di una delle seguenti situazioni:

  • documentato stato di malattia o infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale;
  • gravi motivi familiari documentati e certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore.
  • Vai sul sito ANPAL per leggere il documento

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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