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Entrata in vigore la legge di riduzione delle tasse sul lavoro dipendente

Nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2020, n. 90 è stata pubblicata la legge 2 aprile 2020, n. 21, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Il provvedimento riconosce:

  • ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore ad € 28.000 un “bonus” (che non concorre al reddito imponibile IRPEF) pari ad € 600, dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (dall’1 gennaio 2021, diventeranno pari ad € 1.200);
  • per coloro che superano € 28.000 annui (fino ad € 40.000), è prevista una ulteriore detrazione ai fini IRPEF.

La misura è fruibile, entro i limiti di reddito, dalle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti;
  • soci di cooperative;
  • lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
  • titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • sacerdoti;
  • lavoratori socialmente utili;
  • percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.

Il beneficio mensile è pari ad:

  • € 100 per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino ad € 28.000;
  • € 80 per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra € 28.000 ed € 35.000.

L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra € 35.000 ed € 40.000.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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