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Finanziati da For.Te. i piani di formazione per commercio, turismo e servizi (2-2)

Il Fondo For.Te. (Fondo interprofessionale per la formazione continua del terziario) – con Avviso n. 3/2024 – ha inteso finanziare azioni formative (contenute nei progetti, parti integranti del piano formativo).

Le risorse stanziate ammontano complessivamente ad € 39.000.000.

 

I soggetti presentatori possono far pervenire i piani a For.Te. entro il 5 luglio 2024, ore 18:00.

La trasmissione del piano e di ogni altro atto e documento allo stesso associato dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Fondo.

 

Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell’ambito dell’Avviso in commento.

Per partecipare all’avviso le aziende beneficiarie devono operare esclusivamente nei settori commercio, turismo e servizi, non risultare titolari di Conti Individuali Aziendali / Conti di Gruppo, o componenti di questi ultimi e devono aver già aderito a For.Te.

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo, ex art. 12, legge n. 160/1975 e successive modificazioni.

 

Possono presentare i piani aziendali le aziende aventi codice ATECO presente nella tabella relativa al comparto commercio, turismo e servizi.

In particolare, possono presentare i piani:

  • datori di lavoro per i propri dipendenti, la cui adesione sia già stata comunicata dall’INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
  • consorzi di imprese, per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate, la cui adesione sia già stata comunicata dall’INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
  • gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell’intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo, la cui adesione sia già stata comunicata dall’INPS al Fondo alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

 

Possono attuare i piani:

  1. le strutture interne alle aziende;
  2. i soggetti accreditati dalle regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la regione coinvolta nel piano formativo presentato;
  3. i soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37;
  4. gli ATI/ATS, costituite tra i soggetti di cui alle precedenti lettere, con la presenza di non più di un soggetto per ciascuna lettera.

 

Considerando che nei piani territoriali il soggetto presentatore coincide sempre con il soggetto attuatore, i piani territoriali possono essere presentati e realizzati dai seguenti soggetti:

  1. soggetti iscritti nell’elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle regioni Italiane per la formazione continua, purché la regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la regione coinvolta nel piano formativo presentato;
  2. ATI/ATS, costituite al massimo tra due soggetti, di cui alla precedente lettera a);
  3. consorzi già costituiti tra enti formativi di cui alla lett. a), i cui componenti potranno presentare e realizzare i piani formativi esclusivamente in forma aggregata;
  4. ATI/ATS, costituite al massimo tra un Ente di cui all’art. 1, legge 40/87 riconosciuto dal Ministero del Lavoro, ed un Ente di cui alla precedente lett. a).

 

Nei piani nazionali, il soggetto presentatore coincide sempre con il soggetto attuatore, pertanto, possono presentare e realizzare i piani nazionali i seguenti soggetti:

  1. gli enti di cui all’art. 1, legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro, anche in ATI/ATS con gli Enti da essi coordinati;
  2. ATI/ATS tra soggetti iscritti nell’elenco degli organismi di formazione accreditati dalle regioni Italiane per la formazione continua, purché gli accreditamenti dei soggetti costituenti l’ATI/ATS afferiscano a tutte le regioni coinvolte nella formazione prevista dal Piano;
  3. soggetti in possesso di accreditamenti rilasciati da soggetti pubblici nazionali o enti terzi internazionali, per lo svolgimento dell’attività formativa di natura specialistica su tutto il territorio Nazionale. Non rientra in tale previsione la certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
  4. consorzi già costituiti tra enti formativi i cui componenti siano in possesso dell’accreditamento rilasciato dalle regioni.

 

La durata massima di un piano di tipologia aziendale è di diciotto mesi.

La durata massima di un piano territoriale o nazionale è di ventiquattro mesi.

La durata della proroga, salvo casi eccezionali previsti, non potrà superare i sei mesi.

A quanto ammontano i finanziamenti e gli importi massimi

Il finanziamento concesso per ogni piano formativo territoriale non potrà superare il valore massimo di € 200.000.

Il finanziamento concesso per ogni piano nazionale non potrà superare il valore massimo di € 300.00.

Il finanziamento massimo nel caso dei piani aziendali è calcolato secondo la seguente tabella.

 

Classi dimensionali azienda

Soglie di finanziamento

Da 51 a 100 dipendenti

70.000 euro

Da 101 a 149 dipendenti

80.000 euro

Da 150 a 249 dipendenti

100.000 euro

 

 

I costi ammissibili comprendono le seguenti spese:

  • accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali): ideazione e progettazione, indagini di mercato, analisi e ricerca, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione, azioni di informazione e promozione tra le aziende (per i soli piani di tipologia settoriale/territoriale), pubblicazioni per diffusione dei risultati;
  • attività formativa: costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la FaD; verifiche intermedie e finali; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all’erogazione della formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel piano; spese inerenti alle attività di orientamento, bilancio e certificazione delle competenze. Nel caso siano previste attività formative che richiedono il ricorso ad attività specialistiche, il soggetto presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del contributo di For.Te., solo previa autorizzazione del Fondo;
  • costi relativi ai partecipanti: i costi comprendono la retribuzione partecipanti ed eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei lavoratori in formazione, che non si trovino in regime di sospensione. I costi concorrono esclusivamente alla quota di cofinanziamento delle imprese al piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato prescelto;
  • spese generali di funzionamento e gestione: personale amministrativo e di segreteria, direttore del piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile.

 

https://www.fondoforte.it/a-2/

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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