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Firmato l’accordo integrativo del CCNL Metalmeccanici Artigianato

In data 20 maggio 2021 è stato siglato – tra CONFLAVORO PMI con FESICA CONFSAL – l’Accordo che ridefinisce alcuni istituti contrattuali del CCNL per gli addetti al settore metalmeccanico artigiano, con decorrenza 01 giugno 2021.

Di seguito, le novità più rilevanti.

I nuovi importi della paga base conglobata nel settore Metalmeccanica e installazione di impianti sono i seguenti:

 

Livelli Importi mensili
1 1.748,00
2 1.626,00
3 1.536,00
4 1.477,00
5 1.392,00
6 1.341,00
7 1.278,00

 

La retribuzione di primo ingresso può essere corrisposta – per i primi 2 anni – con una riduzione del 7,5% per il primo anno e del 5% per il secondo anno, rispetto al livello ordinario di inquadramento.

L’azienda può concedere permessi al lavoratore in uscita per favorire la sua formazione e la realizzazione di colloqui di lavoro ed entro 5 giorni dal recesso trasmette all’Ente bilaterale i dati del lavoratore necessari per la ricerca di nuova occupazione.

Al fine di favorire il reinserimento lavorativo, viene introdotto l’istituto del contratto di reinserimento a tempo indeterminato o determinato, applicabile ai lavoratori di prima assunzione o che non abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro negli ultimi 12 mesi, a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma.
Ai suddetti lavoratori si applicano tutte le previsioni economiche e normative del contratto nazionale e di eventuali accordi aziendali.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, con un periodo di prova della durata prevista per il livello di inquadramento attribuito.
Durante i primi 24 mesi, l’inquadramento sarà così determinato:

  • prima metà del periodo: 2 livelli inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto;
  • seconda metà del periodo: 1 livello inferiore rispetto al livello di inquadramento finale spettante per le mansioni per il cui svolgimento e formazione è stato stipulato il contratto.

 

In caso di contratto a tempo indeterminato, la stipula di un secondo contratto è consentita solo nel caso in cui il primo sia stato stabilizzato con il superamento del periodo di prova.
In caso di contratto a termine, le aziende fino a 5 dipendenti potranno stipulare 2 contratti e le aziende con più di 5 dipendenti potranno stipulare 3 contratti.
La formazione indicata nel piano formativo e nel contratto di assunzione dovrà essere svolta in azienda durante l’orario di lavoro per tutta la durata dei 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.