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Fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti

L’INPGI – con Circolare del 28 maggio 2019, n. 4 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 01 gennaio 2018.

L’esonero contributivo – pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di un importo pari ad € 3.000,00 su base annua – riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato , ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo stutus professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).

Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo costituito presso una cooperativa di lavoro.
La durata dell’esonero contributivo è stabilita dalla legge in 36 mesi e decorre dalla data di assunzione del giornalista.

La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni in capo al lavoratore:

  • il giornalista, nel corso della sua intera vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • il giornalista, all’atto dell’assunzione deve avere un età anagrafica non superiore a 30 anni (limite elevato a 35 anni per il solo anno 2018). I medesimi limiti anagrafici valgono anche nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato.


Il beneficio è riconosciuto, a domanda, da presentarsi all’INPGI da parte del datore di lavoro – a pena di decadenza – entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o dell’eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine.

Per le assunzioni effettuate nel periodo intercorrente tra 01 gennaio 2018 e 28 maggio 2019, il beneficio dell’esonero contributivo potrà essere richiesto entro e non oltre il 27 giugno 2019.
A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Per la richiesta di esonero dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.

Scopri di più sulla fruizione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giornalisti.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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