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I chiarimenti del MiSE sul recesso del socio delle cooperative

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Nota del 10 gennaio 2020, prot. n. 5457 – ha precisato che i regolamenti delle cooperative non possono prevedere l’automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio: al riguardo, viene ricordato che il rapporto di lavoro è strumentale al vincolo associativo e quindi, la risoluzione di quest’ultimo per recesso o esclusione, comporta anche l’estinzione dei rapporti di lavoro venendo meno il rapporto di collaborazione e fiducia fra le parti.

Rimane, comunque, salva la legittimità della cooperativa di adottare il provvedimento di esclusione del socio lavoratore che consegua alla cessazione del rapporto di lavoro per:

  • giusta causa;
  • giustificato motivo soggettivo;
  • mancato superamento del periodo di prova;
  • perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico;
  • dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio mutualistico).
  • ovvero, qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro.

    In tutti i casi in cui lo statuto e/o il regolamento ex legge n. 142/20201 della cooperativa sottoposta a vigilanza contengano la previsione dell’automatica esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile a inadempimento o colpa del socio, il revisore dovrà irrogare diffida a espungere la previsione.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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