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I chiarimenti dell’INL sulla stipula dei contratti a termine in deroga assistita

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 17 settembre 2019, prot. n. 8120 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare un contratto a termine in deroga assistita presso l’INL, qualora la durata superi il limite consentito dalla legge, ovvero dai contratti collettivi.

Com’è noto, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare una delle seguenti condizioni giustificatrici, ex art. 19, comma 1, Dlgs. n. 81/2015, in caso di durata superiore a 12 mesi (anche attraverso la proroga) e in ogni caso di rinnovo:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Inoltre, a mente dell’art. 21, comma 2, Dlgs. n. 81/2015, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Tali termini devono essere rispettati anche in caso di prolungamento della durata del contratto attraverso l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente.

Presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, è possibile stipulare dei contratti a termine in “deroga assistita”, in grado di allungare il limite massimo iniziale (sia quello legale, pari a 24 mesi, che quello individuato dalla contrattazione collettiva).

Ora l’INL – con la Nota prot. n. 8120/2019 – ha chiarito che il proprio intervento riguarda:

  • la verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto;
  • la genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso.

La firma del contratto davanti al funzionario dell’INL, pertanto, non rappresenterà una vera e propria “certificazione” dello stesso, rispetto all’effettiva sussistenza della causale (ancorché, l’assenza della stessa, non darà comunque modo di stipulare l’ulteriore contratto a termine in “deroga assistita”).

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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