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I chiarimenti INPS sui termini decadenziali per la decontribuzione su turismo e cultura

L’INPS – con Messaggio del 10 dicembre 2021, n. 4420 – ha fornito ulteriori indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali riconosciuto dal decreto Sostegni-bis ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Com’è noto, il diritto alla legittima fruizione della misura è in ogni caso subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:

  • DURC regolare;
  • rispetto degli obblighi di legge;
  • rispetto normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi territoriali od aziendali;
  • rispetto del diritto di precedenza.

La disciplina del beneficio prevede inoltre alcuni vincoli:

  • fino al 31 dicembre 2021 il datore di lavoro beneficiario dell’esonero non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • il rispetto dei limiti de minimis secondo quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, fissato ad € 1.800.000.

Ora l’INPS, con il Messaggio n. 4420/2021, ha chiarito che la data del 31 dicembre 2021 non rappresenta un termine decadenziale entro cui i datori di lavoro devono materialmente fruire dell’esonero, bensì il termine previsto dal legislatore per identificare il periodo di competenza (26 maggio 2021 – 30 novembre 2021) nel quale l’esonero, quantificato in base alle ore di integrazione salariale fruite nel primo trimestre 2021, può essere applicato, nel limite della contribuzione datoriale dovuta.

Leggi il testo completo del Messaggio n° 4420 del 10-12-2021.

Inoltre l’INPS – con Messaggio del 13 dicembre 2021, n. 4432 – ha comunicato che il termine di presentazione delle domande di esonero in scadenza in data 11 dicembre 2021, anche in considerazione della concomitanza di altri adempimenti relativi alla gestione delle misure collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è differito a giovedì 16 dicembre 2021.
L’Istituto – con successivo Messaggio che verrà pubblicato all’esito dell’elaborazione delle domande di esonero pervenute – emanerà le istruzioni con riferimento alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Leggi il testo completo del Messaggio n° 4438 del 13-12-2021.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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