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I chiarimenti INPS sulla gestione delle domande di Cassa integrazione COVID-19

L’INPScon Circolare del 07 dicembre 2020, n. 139 – è intervenuto sulle novità introdotte dal decreto legge n. 137/2020 (Decreto Ristori) e dal decreto legge n. 157/2020 (Decreto Ristori-quater), fornendo chiarimenti ed istruzioni operative per una corretta gestione delle domande di cassa integrazione COVID-19.

Al riguardo, l’Istituto ha evidenziato che i datori di lavoro, che abbiano richiesto o richiederanno periodi previsti dal Decreto Ristori, potranno accedere ai trattamenti per i periodi previsti dal decreto legge n. 104/2020 (9+9 settimane) anche dopo il 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Terminate le 18 settimane, il datore potrà richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane, previsto dal Decreto Ristori, dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, sottraendolo dai periodi di integrazione già richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto legge n. 104/2020, e collocati anche in parte dopo il 15 novembre 2020.

Quanto ai termini decadenziali per le domande, la Circolare INPS chiarisce che i trattamenti possono essere richiesti purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti – secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’art. 1, comma 5, decreto legge n. 104200.

Pertanto, la richiesta potrà riguardare ordinariamente i periodi di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro iniziati a decorrere dal mese di novembre 2020 il cui termine di presentazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Per i periodi precedenti, invece, in via interpretativa e su conforme parere ministeriale, sarà possibile unicamente integrare le domande relative ai periodi del decreto legge n. 104/2020 già trasmesse per una loro rivalutazione da parte dell’Istituto.

Diversamente, non sarà possibile richiedere periodi d’integrazione salariale per i quali sia intervenuta decadenza.

Clicca e collegati al sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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