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I chiarimenti INPS sulle nuove disposizioni in tema di lavoratori fragili ovvero in quarantena

L’INPS – con Messaggio del 15 gennaio 2021, n. 171 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle tutele dei lavoratori dipendenti posti in quarantena e dei c.d. lavoratori fragili, alla luce dell’entrata in vigore della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

A decorrere dal 2021, cambiano le tutele riconosciute ai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e a quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, c.d. lavoratori fragili.

Andando nel dettaglio:

  • per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’INPS, la legge n. 178/2020 ha eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (prevista, invece, per il 2020);
  • relativamente alla tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, oltre che per i lavoratori con disabilità grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, è stato introdotto un nuovo periodo di tutela decorrente da gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (tale tutela consiste nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero nonché nello svolgimento di norma della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai CCNL vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto).

Clicca qui per leggere il testo completo del Messaggio n. 171.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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