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I nuovi chiarimenti INPS su bonus baby-sitting e centri estivi

L’INPScon Circolare del 17 giugno 2020, n. 73 – ha fornito ulteriori chiarimenti sui bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi, ex decreto legge n. 34/2020, spettanti ai dipendenti del settore privato:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
  • autonomiiscritti all’INPS o non iscritti all’INPS.

Il bonus potenzialmente spettante è in misura massima pari ad:

  • € 1.200 nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi;
  • € 2.000 per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020 (in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, non si tiene conto del predetto limite d’età).

Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus baby-sitting Covid 19” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Non è applicabile principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato).

In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.
In alternativa al bonus per servizi di baby-sitting da utilizzare mediante il Libretto Famiglia è possibile optare, per una parte o per tutto l’importo spettante, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (ad esempio, se il nucleo familiare non è già percettore di servizi di baby-sitting, nel periodo fino al 31 luglio).

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.

Laddove le mensilità di giugno e luglio del bonus asilo nido siano state già prenotate nell’apposita procedura le stesse mensilità non saranno rimborsate, dando priorità alla prestazione legata all’emergenza, che risulta più favorevole all’utente.

In caso di scelta del bonus per l’iscrizione al centro estivo o ai servizi integrativi per l’infanzia, il genitore richiedente dovrà allegare alla domanda di prestazione la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando i periodi di iscrizione del minore (non oltre la data del 31 luglio), con un minimo di una settimana e l’importo della spesa da sostenere.

Il bonus verrà corrisposto integralmente nel caso di prenotazione di tutte le settimane ricadenti nel periodo indicato, fermo restando la possibilità di presentare più domande per periodi diversi in caso di iscrizione successiva del bambino anche presso altra struttura.

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi integrativi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito istituzionale oppure tramite:

  • il Contact Center;
  • i servizi gratuiti degli Enti di Patronato.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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