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I nuovi congedi COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

L’INPScon Circolare del 03 settembre 2020, n. 99 – ha fornito ha fornito alcune indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. “congedo COVID-19” in favore:

  • dei lavoratori dipendenti del settore privato,
  • dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995,
  • dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Al riguardo, stante il fatto che la legge n. 77/2020 (di conversioni, con modificazioni, del decreto legge n. 34/2020) ha esteso al 31 agosto 2020 il periodo di fruizione, il congedo deve essere fruito in modalità alternata tra i genitori lavoratori conviventi, per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio.

Relativamente alla possibilità di fruire del congedo COVID-19 in modalità oraria, l’INPS ha precisato che tale congedo può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19”. In tal senso, il genitore dichiara:

  • il numero di giornate di congedo COVID-19 da fruire in modalità oraria;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo COVID-19 sono fruite in modalità oraria.

Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Tale periodo dovrà essere ricompreso all’interno dell’intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020.

Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 ed il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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