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I nuovi requisiti per la richiesta del RdC introdotte dalla legge n. 26-2019

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75 è stata pubblicata la legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.

Scopri di più sui nuovi requisiti per la richiesta del RdC introdotte dalla legge n. 26-2019

La legge di conversione – nel modificare il decreto legge n. 4/2019 – ha introdotto alcune rilevanti condizioni per la richiesta del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, tanto da costringere:

  • in data 01 aprile, il Ministero del Lavoro ad interrompere la trasmissione delle suddette domande
  • in data 03 aprile,l’INPS ad aggiornare i moduli di richiesta

 

Di seguito le novità introdotte dalla legge n. 26/2019, rispetto al provvedimento di gennaio (decreto legge n. 4/2019):

  • è stato eliminato il limite anagrafico di 45 anni per i riscatti della laurea da parte dei lavoratori in attività dal 01 gennaio 1996;
  • ai fini del RDC il reddito di € 6.000 viene elevato di € 7.500 per ogni componente il nucleo familiare con disabilità o non autosufficiente;
  • la Pensione di Cittadinanza può essere erogata anche se il componente con 67 anni di età convive con una o più persone che non hanno questo requisito ma sono in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • i richiedenti del Reddito di Cittadinanza extraUE dovranno certificare reddito e composizione del nucleo familiare tramite documentazione del Paese di origine, con traduzione in italiano e validazione del consolato;
  • ai fini del RdC i genitori con minori dovranno esibire l’Isee dell’altro genitore anche se non sposato o non convivente;
  • per le separazioni ed i divorzi avvenuti dopo il 01 settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un verbale dei vigili;
  • l’erogazione del RDC e della PDC viene sospesa a coloro che vengono sottoposti ad una misura cautelare o condannati anche con sentenza non definitiva;
  • chi ha presentato la domanda per il RdC in base ai requisiti previsti dal decreto legge n. 4/2019 potrà continuare a fruire dell’incentivo per 6 mesi, durante i quali dovrà aggiornare la propria documentazione;
  • l’erogazione delle pensioni sarà sospesa se il titolare risulta latitante per gravi reati.

 

Tutte queste novità hanno reso necessarie alcune integrazioni ai moduli di richiesta della prestazione.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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