L’INPS – con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 32 – ha reso note le prime indicazioni operative sull’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, ex art. 1, commi da 16 a 19, legge 30 dicembre 2020, n. 178, di modifica dell’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.
La durata massima dello sgravio è legata alla tipologia di contratto di lavoro instaurato.
Nello specifico:
- 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
In base alle novità introdotte dalla legge n. 178/2020 e limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, le suddette assunzioni prevedono – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – l’esonero dal versamento contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 annui.
Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’INAIL, mentre non sono oggetto di sgravio le cd. contribuzioni minori.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, quali:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015.
Relativamente a tale ultimo punto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in specie, la nuova assunzione deve necessariamente rispettare il concetto di “incremento occupazionale netto”.
Al riguardo, viene chiarito che il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario, ma con una novità dettata dall’art. 1, comma 17, legge n. 178/2020, che prevede specificatamente che: “L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Pertanto i datori di lavoro, ai fini della verifica dell’incremento occupazionale netto del bonus donne 2021-2022, possono beneficiare degli “aumenti” della forza aziendale verificatisi in altre società del gruppo o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
Il beneficio, concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
Appena conosciuto l’orientamento della Commissione europea sull’incentivo in specie, l’INPS pubblicherà un Messaggio contenente le istruzioni operative e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.