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Il nuovo modello per le procedure di conciliazione dei licenziamenti per GMO

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 16 luglio 2021, prot. n. 5186 – ha fornito una serie di chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, fornendo un modello di istanza specifico utilizzabile dalle imprese per le quali è venuto meno il divieto di licenziamento.

Com’è noto, il divieto di licenziamento è venuto meno, a decorrere dal 0 luglio 2021, solo per le aziende che possono fruire della CIGO, ex art. 10, Dlgs. n. 148/2015 (settore industria e manifatturiero).
I decreti legge n. 73/2021 e n. 99/2021 hanno esteso il divieto di licenziamento oltre il 30 giugno u.s. nel modo seguente:

  • per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili), il divieto di licenziamento è esteso sino al 31 ottobre 2021 (art. 4, comma 2, D.L. n. 99/2021) in virtù della possibilità di accedere ad ulteriore periodo di cassa integrazione di 17 settimane dal 01 luglio al 31 dicembre (il divieto opera a prescindere dalla effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale);
  • per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO, la possibilità di licenziare è inibita ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021.

 

Nello schema che segue, le varie casistiche riassunte nella Nota INL:

 

Al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, l’INL ha ritenuto opportuno predisporre un modello di istanza dedicato (Modulo INL 20bis), fornito in allegato alla nota e scaricabile nella sezione modulistica del portale istituzionale.

Gli Uffici provvederanno a convocare le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini ordinariamente previsti. In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.

Clicca e leggi la nota.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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