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Il Vademecum sui tirocini per cittadini non comunitari residenti all’estero (2-2)

In data 17 ottobre 2022, nella sez. “Tirocini formativi” del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il “Vademecum” sui tirocini formativi per cittadini non comunitari residenti all’estero.

Per attivare un tirocinio è necessaria la disponibilità di un soggetto ospitante ad accogliere un tirocinante straniero all’interno della propria organizzazione, a cui si deve unire l’interesse di un cittadino straniero a perfezionare il proprio percorso formativo in Italia.
L’incontro tra tirocinante e soggetto ospitante può avvenire direttamente (es. attraverso la pubblicazione di una offerta di tirocinio aperta a cittadini stranieri da parte dell’impresa e/o organizzazione), ovvero attraverso l’intermediazione dei soggetti promotori, che mettono in contatto tirocinante e soggetto ospitante.
Il soggetto promotore, che è individuato dal soggetto ospitante, assume un ruolo decisivo all’interno del processo di attivazione del tirocinio fin dalle prime fasi.

La normativa vigente in materia richiede che il soggetto promotore e il soggetto ospitante sottoscrivano una Convenzione di tirocinio, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

  • dati del soggetto promotore e del suo rappresentante;
  • dati del soggetto ospitante e del suo rappresentante;
  • numero di tirocini che si intendono attivare tramite la Convenzione;
  • diritti e obblighi del tirocinante;
  • obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
  • data e firme del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell’obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.
La Convenzione può prevedere che l’obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante.

Il Progetto Formativo Individuale deve riportare:

  • numero e data della Convenzione stipulata;
  • dati anagrafici, esperienze formative e lavorative pregresse, stato occupazionale e conoscenze linguistiche del tirocinante;
  • percorso formativo professionale che si intende completare con il tirocinio in Italia;
  • dati identificativi del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
  • i tutor di riferimento;
  • durata e luogo di svolgimento del tirocinio;
  • polizze assicurative sottoscritte;
  • l’indennità di partecipazione in euro per il tirocinante.

Devono, inoltre, essere declinati gli obiettivi e le modalità del PFI, in considerazione delle competenze professionali che si intendono sviluppare con il tirocinio, nonché le specifiche unità formative in cui si articolerà il tirocinio, la cui realizzazione deve essere assicurata dal soggetto ospitante, salvo diverso accordo, e che devono essere per lo meno finalizzate ad acquisire:

  • una conoscenza della lingua italiana a livello A1 (qualora non posseduta);
  • competenze relative all’organizzazione ed alla sicurezza sul lavoro, oltre che ai diritti ed ai doveri del lavoratore.

Nel PFI devono essere elencati gli obblighi del tirocinante e del soggetto ospitante.
Quest’ultimo deve garantire al tirocinante, secondo la normativa nazionale:

  • un alloggio (anche in condivisione con altre persone);
  • il vitto;
  • l’indennità di partecipazione;
  • il pagamento delle spese di viaggio per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza.

Il visto di ingresso per studio/tirocinio viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti delle quote stabilite per il triennio 2020-2022 dal D.M. 9 luglio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La richiesta di visto deve essere correlata da passaporto, copia della Convenzione e del Progetto formativo individuale vistato dalla Regione, redatti e validati ai sensi delle norme regionali.
La disponibilità dei mezzi di sussistenza è una condizione da dimostrare per poter ottenere il visto ed effettuare l’ingresso nel territorio nazionale, che può essere comprovata facendo riferimento al vitto, alloggio e all’indennità di partecipazione corrisposti al tirocinante nel quadro del percorso di tirocinio, in base alle normative regionali e provinciali

Clicca e leggi il Vademecum.

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Pubblicato l’Avviso del Fondo Nuove Competenze (2-2)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 10 ottobre 2024, pubblicato nella sez. “pubblicità legale” in data 26 novembre 2024 – ha reso note le disposizioni attuative della terza edizione del Fondo Nuove Competenze. Clicca qui per approfondire In data

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.