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In scadenza il termine per la presentazione delle domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari

Il 17 marzo 2022 scade il termine per la presentazione delle domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari attraverso la procedura telematica prevista dal decreto flussi 2021.
Il provvedimento ha ammesso l’ingresso di:

  • 42.000 lavoratori stagionali
  • 20.000 lavoratori subordinati in edilizia, turismo e autotrasporto;
  • 700 lavoratori autonomi;
  • 7.000 soggetti per conversione di altri permessi (es. per studio, tirocinio e formazione professionale).

La compilazione dei moduli di domanda deve essere effettuata attraverso la procedura telematica accessibile all’indirizzo web nullaostalavoro.dlci.interno.it.

I modelli da utilizzare sono i seguenti:

  • A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
  • VA – conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
  • VB – conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
  • Z – conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
  • LS – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato;
  • LS1 – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico;
  • LS2 – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo;
  • BPS – richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI);
  • B2020 – richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico alberghiero.

 

La procedura di stipula del contratto di soggiorno è articolata nel modo seguente:

A) Sportello Unico

  • rilascio del parere da parte dell’Ispettorato provinciale del lavoro sulla regolarità del datore e del contratto di lavoro
  • trasmissione della richiesta al Centro per l’impiego, che comunica al datore di lavoro, se presenti, i nominativi di lavoratori disponibili a svolgere e medesime mansioni, iscritti nelle liste di collocamento.

B) Datore di lavoro

  • comunicazione allo Sportello Unico della volontà di confermare il nulla osta;
  • parere del questore sul rilascio del nulla osta.

C) Prefettura

  • convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla osta di sei mesi e, se richiesto da quest’ultimo, trasmette la documentazione agli uffici consolari.

D) Lavoratore

  • richiesta del visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente;
  • si presenta entro 8 giorni dall’ingresso presso la prefettura, dove riceve il codice fiscale e sottoscrive il contratto di soggiorno.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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