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In vigore il decreto legge cd. Ristori-bis (1/2)

A distanza di circa 10 giorni, vengono pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove disposizioni economico/finanziarie, tese a fronteggiare la crisi al sistema produttivo generata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il provvedimento in specie – definito Ristori bis – è in linea con il decreto legge n. 137/2020 (cd. Ristori) ed è la diretta conseguenza di quanto previsto nel DPCM 03 novembre 2020.

Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale del 09 novembre 2020, n. 279 è stato pubblicato il decreto legge 09 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali ed alla sospensione dei versamenti contributivi, il decreto Ristori bis (entrato in vigore il 09 novembre 2020) prevede che:

  • la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto (tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL). È, inoltre, sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cd. zone rosse. La sospensione dei suddetti pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione);
  • sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid- 19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020. I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 09 novembre 2020.

 

Clicca qui per leggere il Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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