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In vigore il nuovo DPCM con le norme di contrasto al COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2020, n. 257 è stato pubblicato il DPCM 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

Il provvedimentoche entra in vigore il 19 ottobre 2020, fino al 13 novembre 2020 – ricalca, a grandi linee, gli ultimissimi interventi governativi (tra gli altri, il DPCM 13 ottobre 2020), salvo alcune ulteriori restrizioni nei settori della ristorazione, della scuola, dello sport e dei trasporti.

Al riguardo:

  • sono vietate le sagre e le fiere di comunità, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico;
  • sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza;
  • tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti ed a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
  • nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;
  • è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, e con un massimo di 6 persone per tavolo, e fino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
  • sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL;
  • l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite esclusivamente in forma individuale, mentre sono sospese gare e competizioni. Non sono consentite anche tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Leggi il testo completo collegandoti al sito della Gazzetta Ufficiale

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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