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INPS: modalità di versamento dei contributi sospesi a causa degli eventi sismici 2016-2017

L’INPS – con Messaggio del 29 aprile 2019, n. 1654 – ha fornito le istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa per le aziende dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Al riguardo, l’INPS precisa che le aziende con dipendenti devono effettuare il pagamento tramite modello “F24”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

Le relative istruzioni per il versamento dei contributi sospesi sono state fornite anche per i liberi professionisti e i committenti iscritti alla Gestione separata INPS e per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipanti familiari.

Infine, l’INPS ha fornito indicazioni anche ai datori di lavoro domestico. In particolare, i contributi per lavoro domestico riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro la scadenza del 1° giugno 2019 utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it.
I datori di lavoro domestico possono effettuare il versamento delle somme dovute rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit) oppure online, sul sito Internet www.inps.it tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.

Con un successivo Messaggio, l’NPS fornirà le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di giugno 2019.

Scopri di più dal sito dell’INPS sulle modalità di versamento dei contributi sospesi e sulle istruzioni contabili, in riferimento agli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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