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INPS: operativo l’esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 (2/2)

L’INPS – con Circolare del 24 novembre 2020, n.133 – ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio, ex artt. 6 e 7, decreto legge n. 104/2020.
L’incentivo riguarda due tipologie diverse di datori di lavoro, declinate rispettivamente negli articoli 6 e 7 del decreto cd. “Agosto”.

In merito all’art. 7, l’incentivo riguarda tutti i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e tutti i lavoratori assunti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui, riparametrato ed applicato su base mensile.
L’esonero in commento è riconosciuto per un massimo di 3 mesi.

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, ex art. 31, Dlgs. 150/2015.

 

Laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Il beneficio contributivo in specie, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e tale aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
L’Istituto verificherà, altresì, la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Deggendorf” di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’art. 53 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Leggi la Circolare n°133 del 24/11/2020

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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