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La Circolare di Agenzia delle Entrate e CAF sulle nuove dichiarazioni dei redditi

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare 31 maggio 2019, n. 13, elaborata congiuntamente alla Consulta dei CAF – ha diramato la guida relativa ai controlli che gli operatori dei CAF e i professionisti abilitati devono effettuare per il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni modd. 730/2019.

Al riguardo, viene precisato che i lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi spetta, a determinate condizioni, una detrazione forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari ad:

  • € 991,60, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
  • € 495,80, se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41.


Destinatari del beneficio sono esclusivamente i lavoratori dipendenti e, pertanto, restano esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co.).

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente. Il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.

L’elemento caratterizzante la detrazione in specie è il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi che deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione.

Il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri e, comunque, deve essere situato in una diversa regione. I due requisiti (distanza pari ad almeno 100 chilometri tra i due comuni e ubicazione del comune in una regione diversa rispetto a quella di provenienza) devono essere rispettati contestualmente.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza.


Scopri di più sulle nuove dichiarazioni dei redditi nella Circolare di Agenzia delle Entrate e CAF.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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