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La compatibilità tra genitori del cd. congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli

L’INPS – con Circolare del 20 novembre 2020, n. 132 – ha fornito ulteriori istruzioni amministrative (integrando quelle già fornite con la Circolare n. 116/2020) in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Nello specifico, l’Istituto ha evidenziato l’ampliamento dei casi di fruizione del congedo ex decreto legge n. 137/2020 (cd. decreto Ristori) ed i casi di compatibilità con la fruizione del congedo da parte dell’altro genitore.

Al riguardo, il decreto legge n. 137/2020:

  • ha elevato a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione in modalità agile in caso di quarantena del figlio. Inoltre ha riconosciuto ai genitori di figli dai 14 ai 16 anni di età la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In quest’ultimo caso i genitori devono presentare la domanda di congedo in argomento solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS;
  • ha previsto che il congedo possa essere fruito, dal 29 ottobre 2020, dal genitore lavoratore dipendente anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Pertanto i genitori lavoratori richiedenti possono accedere al congedo indennizzato solo per i giorni di assenza fruiti dal 29 ottobre 2020.

 

Invece, il decreto legge n. 149/2020 (c.d. decreto Ristori bis):

  • ha previsto un congedo straordinario per i lavoratori genitori nel caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, disposta con Ordinanza del Ministero della salute.

 

La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Clicca e leggi la Circolare n°132 del 20/11/2020

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