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La Nota INL su equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 06 dicembre 2022, prot. n. 2414 – ha riepilogato le sanzioni che trovano applicazione nei confronti del datore di lavoro che viola le disposizioni introdotte dal Dlgs. n. 105/2022 (cd. decreto Congedi).

Di seguito, le sanzioni previste dalla Nota in oggetto:

  • rifiutare, opporsi o essere di ostacolo al congedo obbligatorio del padre: sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582. La violazione è diffidabile, se il congedo è ancora fruibile, e comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti (il datore di lavoro) può chiedere al lavoratore di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di 5 giorni;
  • rifiutare, opporsi o essere di ostacolo la congedo di paternità facoltativo: arresto fino a 6 mesi. La violazione comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti;
  • licenziare il padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatori o alternativo (il divieto opera fino ad un anno di età del bambino): sanzione amministrativa da € 1.032 ad € 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (la violazione comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti);
  • vietare il rientro dalla maternità e la conservazione del posto di lavoro: sanzione amministrativa da € 1.032 ad € 2.582. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (la violazione comporta inoltre la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti);
  • rifiutare, opporsi o essere di ostacolo al congedo parentale: sanzione amministrativa da € 516 ad € 2.582;
  • rifiutare, opporsi o essere di ostacolo ai permessi per assistere una persona con disabilità (la violazione comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti);
  • rifiutare, opporsi o essere di ostacolo al diritto di trasformare il contratto da tempo pieno in part time in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o con totale o permanente inabilità lavorativa di un familiare o di parte delle unioni civili o delle convivenze di fatto (la violazione comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti);
    rifiutare, opporsi o essere di ostacolo ai congedi per eventi o cause particolari ex art. 4, legge n. 53/2000 (la violazione comporta la mancata concessione della certificazione della parità di genere anche se rilevata nei due anni precedenti).

Clicca e leggi il testo completo della Nota.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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