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Le FAQ del Governo sulla corretta gestione del Green pass

In data 27 settembre 2021, il Governo ha aggiornato le FAQ su obblighi e regole sul cd. Green pass, differenti per:

  • lavoratori autonomi e subordinati
  • committenti
  • fruitori delle attività produttive.

Con riferimento al lavoro autonomo, viene precisato che i tassisti non hanno l’obbligo di controllare il green pass dei clienti che usufruiscono del servizio di trasporto. I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico non sono obbligati a controllare il green pass in quanto non rivestono la figura di datori di lavoro. Il rapporto si limita all’acquisto di un servizio, quindi non c’è alcun obbligo ma resta fermo che è loro facoltà chiedere l’esibizione del green pass.
In ogni caso i privati non hanno a disposizione piattaforme per i controlli e le verifiche analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego.
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto legge n. 127/2021.
Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.

Relativamente al lavoro dipendente, il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il Green pass.
Al riguardo, le FAQ ribadiscono che chi lavora sempre in smart working non è tenuto ad avere il Green pass ma, in ogni caso, lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Nonostante il rispetto dell’obbligo del green pass, nelle aziende resta necessario il rispetto delle regole di distanziamento e di quanto previsto dalle linee guida e protocolli vigenti.

Infine, le FAQ ritengono legittimi i controlli a campione sul personale da parte dei datori di lavoro, purché nel rispetto di adeguati modelli organizzativi introdotti dal decreto legge n. 127/2021.

Clicca e leggi le FAQ.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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