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Le istruzioni INPS per il conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali

L’INPScon Circolare del 27 dicembre 2019, n. 160 – ha fornito i chiarimenti e le precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.

Nel dettaglio, l’INPS rende note le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  • elementi variabili della retribuzione, ex Decreto MLPS del 7 ottobre 1993;
  • massimale contributivo e pensionabile, ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995;
  • contributo aggiuntivo IVS pari a 1%, di ex art. 3-ter, legge n. 438/1992;
  • conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito della fruizione delle stesse;
  • “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta, ex art. 51, comma 3, TUIR;
  • auto aziendali ad uso promiscuo;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • gestione delle operazioni societarie.
  • I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2019” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2020), anche con quella di competenza di “gennaio 2020” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2020), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

    Con riferimento all’auto aziendale concessa ad uso promiscuo, viene precisato che ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente), l’art. 51, comma 4, lett. a del TUIR dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è del 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

    Vai sul sito INPS per leggere il Documento

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile è di 800 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.