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Le istruzioni operative INAIL per la riduzione dei premi e la revisione delle tariffe

L’INAIL – con Circolare del 4 luglio 2019, n. 21 – ha comunicato le misure della riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettante per i settori o le gestioni per le quali il procedimento di revisione delle tariffe NON è stato ancora completato (in tali casi, continua ad applicarsi la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 1, comma 128, legge n. 147/2013.

Per l’anno 2019, la riduzione dei premi deve dunque essere applicata:

  • ai premi speciali dovuti da scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura.

La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2019 è fissata al 15,24% ma con criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato l’attività da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione viene utilizzato il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura.

Invece, per le imprese che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica utilizzando il servizio online OT205.

La riduzione, nella nuova misura del 15,24%, continuerà ad essere applicata per l’anno 2019, senza presentazione di una nuova istanza, ai soggetti che hanno già presentato e per i quali è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza OT 20.


Scopri di più sulle istruzioni operative INAIL per la riduzione dei premi e la revisione delle tariffe.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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