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Le istruzioni operative INPS sul congedo parentale nel biennio 2024-2025

congedo parentale

L’INPS – con Circolare del 18 aprile 2024, n. 57 – ha fornito le istruzioni applicative utili all’erogazione dell’indennità di congedo parentale nella misura del 60% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino, elevata all’80% per il solo anno 2024.

Com’è noto, la legge di Bilancio 2024 ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.

Tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% sia per il primo che per il secondo mese.

L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.

L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale istituzionale INPS, attraverso il percorso “Lavoro” – “Congedi, permessi e certificati”;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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