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Le istruzioni per la richiesta di sgravio contributivo per i rifugiati assunti da cooperative sociali

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022, n. 269 è stato pubblicato il decreto MLPS 21 settembre 2022, recante “Riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale”.

Lo sgravio contributivo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 350 mensili, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

L’esonero si applica alle nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 01 gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 01 gennaio 2016.

Ai fini dell’ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi è stata l’assunzione nell’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.

Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio all’INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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