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Le novità in ambito lavoristico della legge di conversione del decreto “Cura Italia”

Com’è noto, nei giorni scorsi è stato definitivamente approvato il disegno di legge che converte in legge il DL n. 18/2020.

Il provvedimento – atteso in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – prevede le seguenti novità in ambito lavoristico.

Deroghe alla gestione dei contratti a tempo determinato – ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, ex 19-22, decreto legge n. 18/2020, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni vigenti, di procedere, nel periodo di crisi, di rinnovo e/o proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Com’è noto, la disciplina “ante COVID-19” prevede che:

  • l’apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
  • qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Dopo la conversione in legge, viene prevista la possibilità che le aziende in cassa integrazione per emergenza sanitaria da Covid-19, possano prorogare o rinnovare i contratti che altrimenti sarebbero scaduti.

Norme “anti licenziamento” – il decreto legge 18/2020 aveva precluso la possibilità di avvio di nuove procedure di licenziamento collettivo, sospendendo le procedure già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e vietando al datore di lavoro di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per sessanta giorni (decorrenti dal 17 marzo 2020); dopo l’approvazione in legge, sono state fatte salve dall’applicazione della norma le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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