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Le novità INL in tema di lavori edili e DURC di congruità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 25 giugno 2021, n. 143 – ha definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8, comma 10-bis, decreto legge n. 76/2020 e dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.

Ora l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 19 luglio 2021, prot. n. 5232 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (cd. DURC di congruità), a mente di quanto previsto Decreto MLPS n. 143/2021.

Al riguardo, viene ricordato che la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La verifica di congruità, almeno nella prima fase di applicazione, verrà effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella seguente tabella:

 

Indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020

Categorie

Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera

1

OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e Forniture

14,28%

2

OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti

5,36%

3

Ristrutturazione di edifici civili

22,00%

4

Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti

6,69%

5

OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati

30,00%

6

OG3 – Opere stradali, ponti, etc.

13,77%

7

OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo

10,82%

8

OG5 – Dighe

16,07%

9

OG6 – Acquedotti e fognature

14,63%

10

OG6 – Gasdotti

13,66%

11

OG6 – Oleodotti

13,66%

12

OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione

12,48%

13

OG7 – Opere marittime

12,16%

14

OG8 – Opere fluviali

13,31%

15

OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica

14,23%

16

OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione

5,36%

17

OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale

16,47%

 

Per il calcolo, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:

  • al valore complessivo dell’opera,
  • al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa (in caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate),
  • alla committenza,
  • alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

 

In caso di variazioni, da parte del committente, riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Le disposizioni del richiamato Decreto si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 novembre 2021.

Clicca e leggi la nota.

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