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Le novità sul contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione

ASSOLAVORO SERVIZIcon Circolare del 30 ottobre 2019, n. 11 – ha fornito dei chiarimenti sulla corretta disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione, dopo l’avvenuta sottoscrizione definitiva del CCNL delle Agenzie di Somministrazione avvenuta in data 15 ottobre 2019 (l’ACCR era stato sottoscritto il 21 dicembre 2018).

Con riferimento alla successione di contratti a termine, viene precisato che:

  • nel caso di impiego presso più utilizzatori, il limite massimo è pari a 48 mesi;
  • nel caso di impiego presso il medesimo utilizzatore, il limite di durata massimo è quello individuato dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda utilizzatrice (che potrebbe anche essere superiore a 48 mesi) in assenza del quale opera il limite legale pari a 24 mesi.
  • In merito alle proroghe, viene chiarito che:
    a) il regime delle proroghe non incide né sulla causale (necessaria quando il contratto, con o senza proroga, supera i 12 mesi), né sulla durata del singolo contratto sempre pari a massimo 24 mesi, anche in caso di proroga;
    b) la nuova disciplina si applica ai contratti a termine in essere e successivi al 21.12.2018, data di stipulazione dell’Accordo;
    c) il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato a scopo di somministrazione è fissato in un numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi. Viene quindi mantenuto l’elemento differenziale e competitivo rispetto al contratto a termine “diretto”, il quale è prorogabile “per un massimo di quattro volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti”;
    d) il numero complessivo delle proroghe è elevato a 8 in una serie di fattispecie esattamente individuate:

  • in caso di diverso limite di durata individuato dal contratto collettivo applicato dall’utilizzatore, con riferimento alla successione dei contratti ex art. 19, comma 2, Dlgs. n. 81/2015; in tale ipotesi il singolo contratto a termine in somministrazione può essere modificato ma solo nel numero delle proroghe, restando ferma la durata massima pari a 24 mesi del singolo contratto;
  • nel caso di impiego di “lavoratori svantaggiati” di cui all’articolo 2, numero 4), lettere c), d) e f) e “molto svantaggiati” di cui al numero 99) del Regolamento UE n.651/2014, nonché di lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
  • nel caso di impiego di lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore al termine della procedura, ex art. 6 dell’accordo (procedura art. 25);
  • nel caso di impiego di tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di secondo livello e/o territoriale finalizzata ad assicurare forme di continuità occupazionale dei lavoratori;
  • nel caso di impiego di lavoratori con disabilità, ex legge n. 68/1999 e s.m.i.;
  • nella Pubblica Amministrazione, il termine posto inizialmente al singolo contratto di lavoro può essere prorogato fino ad un massimo di 6 volte nell’arco temporale di 36 mesi.
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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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