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Le novità sulla comunicazione dell’attivazione del lavoro agile da parte dei datori di lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Tra le tematiche più rilevanti, si segnalano:

  • Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonché di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza
  • Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico
  • Assegni per situazioni di famiglia a favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero
  • Disposizioni in materia di svolgimento della sessione dell’anno 2022 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
  • Semplificazione degli obblighi di comunicazione del lavoro agile e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
  • Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro.

Clicca e leggi il testo del decreto-legge 21 giugno 2022.

Con riferimento al lavoro agile, l’art. 41bis della richiamata legge n. 122/2022 modifica il comma 1 dell’art. 23, legge n. 81/2017.
Al riguardo, con decorrenza 01 settembre 2022, il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al MLPS i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

  • il nominativo del lavoratore
  • la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile
  • la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile

I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.
In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con decreto del 22 agosto 2022, n. 149 – ha recepito le novità introdotte dalla legge n. 122/2022, relativamente alla nuova comunicazione semplificata per il lavoro agile per i datori di lavoro.

In tal senso, con decorrenza dal 01 settembre 2022, ci sarà una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al MLPS.


Il datore di lavoro dovrà conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.


Clicca qui per approfondire.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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