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Le nuove disposizioni di contrasto al COVID-19 in vigore dal 06 marzo 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 02 marzo 2021, n. 52 è stato pubblicato il DPCM 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

Il provvedimento – in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 – conferma, fino al 27 marzo, il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito, le novità più rilevanti in tema di scuole:

  • nelle Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • nelle Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:
  1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
  2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
  3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

 

Per quanto riguarda le attività economiche, le regole più importanti prevedono che:

  • è confermata la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • restano chiuse le sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché dei teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;
  • sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • nelle zone gialle possono aprire i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Però, in zona gialla, a decorrere dal 27 marzo 2021, tali attività possono essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
  • le sale da ballo e le discoteche restano chiuse sia in zona gialla che arancione e rossa, come anche gli impianti dei comprensori sciistici;
  • nelle zone gialle e arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; invece, nelle zone rosse le attività commerciali al dettaglio sono chiuse eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
  • sono chiusi, nelle giornate festive e prefestive, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie; sono chiusi in zona rossa i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, etc.), restano aperti, nel rispetto dei protocolli approvati, solo nelle zone gialle e arancioni. A differenza di quanto previsto in precedenza, nelle zone rosse restano aperti solo le lavanderie, tintorie e i servizi di pompe funebri e attività connesse, mentre è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti.

 

Clicca e leggi il Decreto.

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