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Le nuove disposizioni MLPS sui lavoratori delle piattaforme digitali (cd. rider)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 19 novembre 2020, n. 17 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali, ex Dlgs. n. 81/2015 (come modificata dalla legge n. 128/2019).

Com’è noto, in materia di compenso, il Dlgs. n. 81/2015 prevede che siano i contratti collettivi a definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In ogni caso, in mancanza di tali contratti, i lavoratori riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate: ad essi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai CCNL applicabili a settori affini o equivalenti.

Ai riders deve essere in ogni caso garantita una indennità integrativa pari almeno al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
Anche per il rider autonomo è previsto il divieto di determinazione del compenso complessivo che tengano soltanto conto delle modalità di svolgimento della prestazione, oltre che dell’organizzazione delle piattaforme committenti (c.d. cottimo misto).

I contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale sono quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Risultano dunque di fondamentale rilievo il fatto che si tratti di una pluralità di organizzazioni sindacali sottoscriventi e il soddisfacimento del requisito di maggiore rappresentatività verificabile, ad esempio, sulla base:

  • della consistenza numerica del sindacato;
  • della presenza territoriale sul piano nazionale;
  • della partecipazione ad azioni di autotutela;
  • della formazione e stipulazione dei CCNL;
  • dell’intervento nelle controversie in materia di lavoro.

 

La Circolare MLPS n. 17/2020 ribadisce, poi, l’obbligo di stipula del contratto di collaborazione con il rider autonomo in forma scritta, ai fini della prova della sussistenza stessa del rapporto contrattuale.

Clicca e leggi la Circolare n.17 del 19/11/2020

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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