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Le nuove modalità di erogazione ed i limiti al prelievo di contanti del RdC

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2021, n. 172 è stato pubblicato Decreto MLPS del 30 aprile 2021, recante “Disposizioni relative alle modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza”.

Il beneficio ad integrazione del reddito familiare è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite.

Il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta di riconoscimento della misura. In caso di più intestatari, nella domanda gli intestatari indicano di comune accordo il componente cui attribuire il sostegno o, in caso contrario, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di reddito di cittadinanza.

La richiesta di erogazione del Rdc nelle nuove modalità può essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare, anche contestualmente alla richiesta del Rdc, e si applica a tutti i componenti del nucleo. L’erogazione suddivisa viene effettuata a partire dal mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, purché di ammontare superiore ad € 200.

A tal fine, vengono emesse un numero di carte Rdc corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso tali carte.

Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima carta Rdc emessa, che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare.

La suddivisione non è revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio.

In caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli componenti maggiorenni, la carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro i limiti di seguito indicati:

  • per i nuclei familiari composti da due componenti maggiorenni, indipendentemente dal numero di minorenni presenti, € 100 mensili per ciascuna carta Rdc individuale;
  • per i nuclei familiari in cui siano presenti più di due componenti maggiorenni, € 80 mensili per ciascuna carta Rdc individuale.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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