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Legge di Bilancio 2020: novità fiscali e rapporto di lavoro

Come già detto, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022″.

Di seguito alcune novità in ambito fiscale che avranno un risvolto nella gestione del rapporto di lavoro:

Oneri detraibili dall’Irpef – a decorrere da gennaio 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 120.000, la detrazione per gli oneri ex art. 15 del TUIR spetta in misura pari al rapporto (€ 240.000 – reddito complessivo)/€ 120.000. Sono esclusi gli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale e tutte le spese sanitarie.

Auto aziendali – modificato il regime fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Il benefit sarà condizionato dai valori di emissione di CO2 del veicolo (il reddito figurativo aumenta in proporzione ai valori di emissione). Andando nello specifico, per i contratti stipulati a decorrere dal 01 luglio 2020:

  • per i veicoli con CO2 entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI;
  • per i veicoli con CO2 superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%;
  • per i veicoli con CO2 superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%);
  • per i veicoli con CO2 oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%).
  • Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019, n. 305 è stato pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate, recante “Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314”.

    Le suddette tabelle sono necessarie per determinare il compenso in natura (cd. fringe benefit) per i veicoli dati ai dipendenti in uso promiscuo.

    Vai sul sito della Gazzetta Ufficiale per leggere l’Atto

    Buoni pasto – modificato il regime fiscale dei buoni pasto. A decorrere dal 01 gennaio 2020, per i buoni pasto erogati in formato elettronico, la quota esente viene elevata da € 7 ad € 8, mentre per quelli erogati in formato diverso, la quota esente viene ridotta da € 5,29 ad € 4. Resta, invece, invariato il limite giornaliero di € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.

    Vai sul sito della Gazzetta Ufficiale per leggere l’Atto

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile è di 800 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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