Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Limiti ed opportunità nella stipula di contratti a termine nel settore dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon risposta ad Interpello del 02 ottobre 2019, n. 6, promosso da Confindustria Radio Televisioni – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai limiti di utilizzabilità del DPR n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
Andando nel dettaglio, il MLPS ha risposto alle seguenti due domande:

  • Nell’attuale ordinamento è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al DPR n. 1525/1963, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo?
  • Può la contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato DPR?
  • Con riferimento al primo quesito, il MLPS ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche di quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo, in quanto – nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che ridefinisce le attività stagionali – continua a trovare applicazione il DPR n. 1525/1963 la cui finalità è quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il personale artistico e tecnico della produzione degli spettacoli, sia per il personale diverso (es.quello impiegatizio e operaio).
    Quanto al secondo quesito, il MLPS ha confermato che la contrattazione collettiva di settore, ex art. 51, Dlgs. 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del DPR citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.

    https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-124-04-n-6-2019.pdf

    Condividi:

    Ti potrebbero interessare:

    Imprese Rosa

    Al via l’Avviso sulle Imprese Rosa nella regione Lazio

    La Regione Lazio – con Determinazione Direttoriale del 23 luglio 2024, n. G09857 – ha approvato “IMPRESA ROSA REGIONE LAZIO – Contributi per incentivare l’adozione di sistemi di gestione sulla parità di genere da parte delle Micro e Piccole Imprese del Lazio”. L’Avviso prevede: il

    Sul programma GOL urge un bagno di realta

    Sul programma GOL urge un bagno di realtà

    Due letture hanno colpito la mia attenzione questa settimana, entrambe relative al Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL, che è parte delle riforme previste dal PNRR); in particolare, un articolo de Il Fatto Quotidiano e un’interessante ricerca del consulente di orientamento Leonardo Evangelista, che hanno confermato

    Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio

    Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio (2-2)

    In data 05 luglio 2024 è stato sottoscritto – tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – l’accordo di rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti di aziende del settore del turismo, scaduto il 31

    Contattaci

      Sicilia

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

      Lazio

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile è di 800 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

      Abruzzo

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.