Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Limiti ed opportunità nella stipula di contratti a termine nel settore dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon risposta ad Interpello del 02 ottobre 2019, n. 6, promosso da Confindustria Radio Televisioni – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai limiti di utilizzabilità del DPR n. 1525/1963, che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro a termine anche nelle ipotesi di “preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell’articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita”.
Andando nel dettaglio, il MLPS ha risposto alle seguenti due domande:

  • Nell’attuale ordinamento è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale di personale artistico, giornalistico, impiegatizio e/o operaio addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, secondo l’ipotesi prevista dal n. 49 dell’elenco allegato al DPR n. 1525/1963, ai fini della stipulazione di contratti di lavoro stagionali nel settore radiotelevisivo?
  • Può la contrattazione collettiva di individuare ulteriori ipotesi di stagionalità, in aggiunta a quelle attualmente previste dal richiamato DPR?
  • Con riferimento al primo quesito, il MLPS ha precisato che è consentita l’assunzione con contratto di lavoro stagionale non solo del personale artistico o giornalistico, ma anche di quello impiegatizio e operaio addetto ai singoli spettacoli o alla serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita nel settore radiotelevisivo, in quanto – nelle more dell’adozione del decreto ministeriale che ridefinisce le attività stagionali – continua a trovare applicazione il DPR n. 1525/1963 la cui finalità è quella di implementare le ipotesi di apposizione del termine nello specifico settore dello spettacolo, sia per il personale artistico e tecnico della produzione degli spettacoli, sia per il personale diverso (es.quello impiegatizio e operaio).
    Quanto al secondo quesito, il MLPS ha confermato che la contrattazione collettiva di settore, ex art. 51, Dlgs. 81/2015, può individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle del DPR citato alle quali non si applicano i limiti sui contratti a termine.

    https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/interpello-124-04-n-6-2019.pdf

    Condividi:

    Ti potrebbero interessare:

    misure inefficaci

    Il Decreto Coesione perpetua misure inefficaci

    Come previsto, con il Decreto Coesione il Governo ripropone lo strumento degli incentivi alle assunzioni. Dal mio punto di vista, è sorprendente che nessuno si ponga una domanda molto semplice: queste risorse (nel caso specifico i mancati introiti per lo Stato, visto che parliamo di

    Contattaci

      Sicilia

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

      Lazio

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile è di 800 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

      Abruzzo

      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.