Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

L’Interpello MLPS sulla computabilità degli smart worker in caso di obblighi assunzionali di lavoratori disabili

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialicon risposta ad Interpello del 09 giugno 2021, n. 3 sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona – ha fornito chiarimenti in merito al computo dei lavoratori in smart working nella base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ex legge 68/99.

Com’è noto, l’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati trova espressa indicazione nella legge n. 68/99 che definisce le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Al riguardo, l’art. 23, Dlgs. n. 80/2015 esclude i “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.

Con l’Interpello in commento, il MLPS non ritiene ammissibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working (includendoli, dunque, nella determinazione della quota di riserva).

Infatti, i casi di esclusione ex art. 4, comma 1, legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Pertanto, i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.

Clicca qui per sapere di più sull’Interpello

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

In GU la legge di conversione del decreto flussi migratori (1-2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 dicembre 2025, n. 279 è stata pubblicata la legge 01 dicembre 2025, n. 179, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri,

I chiarimenti INPS su libretto famiglia e prestazioni occasionali

L’INPS – con comunicato del 02 dicembre 2025 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai versamenti F24 per Libretto Famiglia e Contratto di prestazioni occasionali. Al riguardo, a causa delle procedure di rendicontazione dell’Agenzia delle Entrate, i pagamenti effettuati negli ultimi giorni di dicembre

Pubblicato l’Avviso n. 1-2026 di Fondoprofessioni (2-2)

I destinatari dei piani formativi finanziati attraverso l’avviso n. 1/26 sono i dipendenti delle aziende e degli studi professionali aderenti a Fondoprofessioni. Possono partecipare esclusivamente coloro che sono legati da un contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato con l’ente proponente.  

Pubblicato l’Avviso n. 1-2026 di Fondoprofessioni (1-2)

In data 17 novembre 2025, il CdA di Fondoprofessioni ha approvato l’Avviso n. 01/26 e la manualistica collegata. L’Avviso n. 1/2026 prevede interventi formativi che devono necessariamente riguardare almeno uno degli ambiti tematici, che sono tassativi e vincolanti. I temi definiti nell’Avviso sono così suddivisi:

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.