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Mancata formazione dei lavoratori in CIGS e perdita dell’integrazione salariale straordinaria

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022, n. 253 è stato pubblicato il decreto MLPS 02 agosto 2022, recante “Criteri e modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie”.

Il provvedimento in specie fissa le sanzioni per chi non partecipa alle suddette iniziative formative.
In tal senso, il lavoratore cassaintegrato:

  • incorrerà nella decurtazione di un terzo delle mensilità di Cigs in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, tra il 25% ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti fermo restando una decurtazione minima di almeno una mensilità di trattamento;
  • incorrerà nella decurtazione della metà delle mensilità di Cigs in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, tra il 50% e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti fermo restando una decurtazione minima di almeno una mensilità di trattamento;
  • incorrerà nella decadenza totale dal trattamento di Cigs in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti.

Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:

  • documentato stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Le suddette sanzioni scatteranno solo all’esito di un eventuale controllo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai registri dell’ente formativo da cui emerga l’assenza ingiustificata del lavoratore.

Clicca e leggi il Decreto.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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