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Nuove modalità di versamento dei contributi in caso di rinnovo dei contratti a termine

L’INPScon Messaggio del 8 novembre 2019, n. 4098 – ha reso note le modalità operative di compilazione del flusso Uniemens, in ordine al pagamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato rinnovati per un numero di volte estremamente elevato e comunque superiore a nove.

Com’è noto, il cd. Decreto Dignità (decreto legge n. 87/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2018) ha previsto che, a decorrere dal 14 luglio 2018, il contributo addizionale NASpI sui contratti a termine deve essere aumentato di 0,5% in occasione di ciascun rinnovo di contratto, anche in regime somministrazione. Pertanto, la misura ordinaria dell’1,4% va incrementata dello 0,5%, cui va aggiunto nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo, e così via (ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018).
Stante il fatto che la disciplina dei rapporti a termine si applica anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa.

L’incremento in commento non si applica:

  • ai contratti di lavoro domestico;
  • ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, esclusi dall’applicazione del regime della NASpI;
  • ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, ex DPR n. 1525/1963;
  • agli apprendisti;
  • ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001;
  • alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca.
  • L’INPScon il Messaggio n. 4098/2019 – ha precisato che a decorrere dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre, in via transitoria, premesso che i codici da M701 a M709 sono già operativi in procedura e posto che sia X il numero di rinnovi, sarà necessario applicare la seguente formula matematica:

    X : 9 = y + r (resto)

    Per cui deve essere esposto y-volte il codice M709 + il codice M70r (dove r è il resto).
    Il dato importo (contributo) dovrà essere riproporzionato e gli altri valori – AltroImponibile, numGG e numOre – ripetuti.

    Esempio: rinnovo 32
    32 : 9 = 3 + 5 (resto)

    Verrà esposto 3 volte M709 ed una volta M705.
    Il dato importo (contributo) dovrà essere riproporzionato e gli altri valori – AltroImponibile, numGG e numOre – ripetuti.

    Vai sul sito INPS per leggere il Documento

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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