Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro ed applicabilità della maxisanzione per lavoro in nero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota prot. n. 2089/2022 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità della sanzione ex art. 6, comma 3, Dlgs. n. 297/2002, per l’omessa comunicazione di cessazione di un rapporto di lavoro completamente “in nero”, precisando che in taluni casi, la cd. Maxisanzione assorbe anche quelle cd. “minori” (non solo nel caso in cui la violazione commessa dal datore di lavoro riguardi la mancata comunicazione di assunzione, ma pure quella di cessazione del rapporto di lavoro).

Al riguardo, l’INL ha precisato che se il rapporto di lavoro è sempre rimasto irregolare, così come accertato dagli organi ispettivi, allora la violazione riferita all’omessa comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro potrà dirsi assorbita dalla maxisanzione (aumentata del 20%, ex art. 1, comma 445, lett. d), legge n. 145/2018).
Attualmente, la suddetta maxisanzione è determinata nel modo seguente:

  • da € 1.800 ad € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 3.600 ad € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
  • da € 7.200 ad € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Invece, se il rapporto di lavoro è iniziato in modo irregolare e poi è emerso a seguito dell’accertamento ispettivo, allora l’omissione della successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Imprese Rosa

Al via l’Avviso sulle Imprese Rosa nella regione Lazio

La Regione Lazio – con Determinazione Direttoriale del 23 luglio 2024, n. G09857 – ha approvato “IMPRESA ROSA REGIONE LAZIO – Contributi per incentivare l’adozione di sistemi di gestione sulla parità di genere da parte delle Micro e Piccole Imprese del Lazio”. L’Avviso prevede: il

Sul programma GOL urge un bagno di realta

Sul programma GOL urge un bagno di realtà

Due letture hanno colpito la mia attenzione questa settimana, entrambe relative al Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL, che è parte delle riforme previste dal PNRR); in particolare, un articolo de Il Fatto Quotidiano e un’interessante ricerca del consulente di orientamento Leonardo Evangelista, che hanno confermato

Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio

Firmato il rinnovo del CCNL Turismo Confcommercio (2-2)

In data 05 luglio 2024 è stato sottoscritto – tra FEDERALBERGHI, FAITA, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL – l’accordo di rinnovo del CCNL 18 gennaio 2014 per i dipendenti di aziende del settore del turismo, scaduto il 31

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.