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Partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività e possesso del super Green Pass

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 07 marzo 2022, prot. n. 2003 – ha fornito indicazioni ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività, relativamente al possesso del cd. Green Pass rafforzato.

Com’è noto, per l’accesso ai servizi sociali presso gli Uffici Pubblici è fatto obbligo di esibire il Green Pass “base”, ottenibile tramite vaccinazione, guarigione o tampone negativo.
Al contempo, la non disponibilità del Green Pass non costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione agli incontri da parte dei beneficiari obbligati a esibire il Green Pass per accedere ai pubblici uffici.
L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione.
Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tali utenti dovranno esibire la certificazione relativa all’esonero.

Per l’accesso agli uffici pubblici per la partecipazione ai PUC, i beneficiari RdC sono tenuti agli obblighi di Green Pass: tuttavia, è opportuno fare una distinzione tra coloro che non hanno ancora compiuto 50 anni di età e coloro che, invece, hanno raggiunto la suddetta età.
Dall’08 gennaio 2022 è disposto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o lo compiranno entro il 15 giugno 2022, fatti salvi i casi ammessi di omissione o differimento di tale obbligo.
Pertanto, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il Super Green Pass per accedere al proprio luogo di lavoro; pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare il proprio lavoro, quindi, il tampone, molecolare o antigenico che sia.
I beneficiari Rdc – che non abbiano ancora compiuto 50 anni tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC a titolarità dei Comuni – rientrano tra coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 marzo 2022 sono tenute a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata.
Per i beneficiari Rdc – tenuti per espressa previsione normativa a partecipare ai PUC, e che abbiano, invece, compiuto 50 anni, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono – è previsto a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo di Super Green Pass per accedere al proprio luogo di attività.
Pertanto, non sarà più sufficiente per poter espletare la attività previste dal PUC, quindi, il tampone, molecolare o antigenico. Anche in questo caso, il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata.
Al beneficiario che non intendesse dotarsi di Green Pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RdC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest’ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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