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Premi di risultato e detassazione – I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello del 31 ottobre 2019, n. 456 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicabilità ai premi di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali dell’imposta sostitutiva del 10%, ex art. 1, commi da 182-190, legge n. 208/2015.

Com’è noto, la legge n. 208/2015 ha introdotto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali di importo non superiore ad € 3.000.
A decorrere dal 2016, dunque, è stata normata una nuova modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto MLPS/MEF del 25 marzo 2016.

Il decreto in commento definisce i premi di risultato come somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuando, con una elencazione esemplificativa, alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.
L’applicazione della agevolazione in specie è obbligatoriamente legata alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali/territoriali:

  • stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ovvero, in caso di contratti aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria);
  • depositati telematicamente secondo quanto declinato nel decreto MLPS/MEF 25 marzo 2016.
  • Al riguardo, l’AE ha ribadito che la funzione incentivante delle norme in materia di detassazione dei premi di produttività, può ritenersi assolta quando la maturazione del premio (e non solo la relativa erogazione) avvenga successivamente alla stipula del contratto aziendale, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale.
    Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

    Vai sul sito dell’Agenzia delle Entrate per leggere il documento

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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