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Pubblicata dalla regione Lazio la legge sulla parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile (2-2)

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 giugno 2021, n. 59 è stata pubblicata la legge Regionale 10 giugno 2021, n. 7, recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”.

Il provvedimento prevede che la Regione, nell’ambito delle politiche attive volte a promuovere l’occupazione femminile, favorisce, attraverso i Centri per l’Impiego, azioni di sostegno e di consulenza diretti a facilitare il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro anche attraverso specifici percorsi formativi rivolti a donne che risultino in stato di disoccupazione, ex Dlgs. n. 150/2015.

Al fine di promuovere il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, la Regione riconosce alle imprese che assumono donne vittime di violenza prese in carico da un centro antiviolenza, una casa rifugio o una casa di semiautonomia inseriti nella mappatura regionale o donne vittime di tratta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i seguenti benefici:

  • contributi fino ad un importo pari al 100% della spesa sostenuta per i servizi di formazione finalizzati all’acquisizione di nuove competenze;
  • una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell’ambito di avvisi e bandi regionali.

 

La Regione, attraverso i Centri per l’Impiego, garantisce alle donne l’erogazione di servizi e di misure di politica attiva del lavoro, quali l’orientamento specialistico e l’accompagnamento al lavoro, favorendo l’incrocio fra la domanda e l’offerta di lavoro, e promuove, altresì, l’accompagnamento al lavoro autonomo, l’orientamento individualizzato all’autoimpiego e alle start up, al fine di favorire il lavoro femminile nel territorio regionale. Il Centro per l’Impiego garantisce, altresì, servizi mirati in favore delle donne vittime di violenza prese in carico da un centro antiviolenza, una casa rifugio o una casa di semiautonomia nonché delle donne vittime di tratta.

Al fine di promuovere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la Regione istituisce un buono per l’acquisto di servizi di baby-sitting domestici, di seguito denominato buono.

Il buono è concesso, previo avviso pubblico con cadenza annuale, alle madri lavoratrici, anche autonome, o imprenditrici, per gli undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio di maternità ovvero al congedo parentale, ex art. 32, comma 1, lett. a), Dlgs. n. 151/2001 e s.m.i..

Il buono può essere erogato esclusivamente per l’acquisto di servizi di baby-sitting attivati nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Clicca qui per saperne di più.

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.