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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge Agosto

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, n. 253 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

Da un punto di vista lavoristico, il provvedimento conferma in larga parte quanto contenuto nel decreto legge n. 104/2020, introducendo, al contempo, alcuni nuovi strumenti di contrasto agli effetti economici dovuti dalla crisi.

Da un punto di vista indennitario, si segnalano i seguenti strumenti:

  • Indennità lavoratori marittimi: ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della presente decreto, è riconosciuta un’indennità pari ad € 600 per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
  • Indennità per i liberi professionisti: ai liberi professionisti già beneficiari di bonus Covid-19 erogati dalle Casse private per i mesi di aprile e maggio, viene erogata una indennità, per il mese di maggio 2020 di importo pari ad € 1.000.
  • Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa della Campania: ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. L’indennità non è compatibile con il reddito di emergenza né con il reddito di cittadinanza ovvero con misure aventi finalità analoghe.
  • Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa: l’importo è concesso per un periodo massimo di 12 mesi ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato dì percepire l’indennità di disoccupazione NASpI prima del 30 giugno 2020 e che precedentemente alla percezione della NASpI non abbiano potuto avere accesso a trattamenti di mobilità ordinaria. L’indennità può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio di Regioni a statuto speciale i quali abbiano cessato di percepire la NASpl prima del 31 agosto 2020.
  • Indennità per i lavoratori del turismo: ai lavoratori stagionali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un’indennità, per giugno e luglio 2020, pari ad € 600. La medesima indennità è riconosciuta a lavoratori:

    – intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
    – autonomi che nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di collaborazione occasionale, con accredito di almeno un contributo mensile alla Gestione separata;
    – incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.

Con i prossimi articoli, si analizzeranno le novità introdotte dalla legge n. 126/2020.

Leggi il testo completo colleganti al sito della Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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